Pur avendo le caratteristiche tipiche dell’invenzione il software non è, attualmente, brevettabile, e ciò per una specifica scelta del legislatore.
La necessità di accordare una protezione al proprietario del software ha portato lo stesso legislatore – anche in considerazione del sempre crescente valore di questa tipologia di opere – ad accordare comunque una protezione al software come opera dell’ingegno, attraverso la tutela propria del diritto d’autore.
La titolarità di un software quindi – così come per le opere letterarie – si concreta nell’attribuzione di un diritto esclusivo di riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, distribuire o modificare oltre che in un diritto morale ad essere riconosciuto creatore del software.
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